L’articolo 62 del Decreto Cura Italia prevede la sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti con scadenza compresa nel periodo 8 marzo – 31 maggio 2020. Il successivo comma 5 dispone che i predetti adempimenti, una volta terminato il periodo di sospensione, potranno essere effettuati, senza l’applicazione delle sanzioni, entro il 30 giugno successivo.
La norma risulta di difficile interpretazione per quanto riguarda gli adempimenti dell’imposta di registro per i contratti di locazione: proviamo a fare un po’ di chiarezza

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