La Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020) ha previsto un esonero contributivo del 100%, nel limite massimo annuale di 6.000 euro (non ragguagliabili a mese), a favore di tutti datori di lavoro privati che assumono per il biennio 2021-2022 donne rientranti in una delle seguenti 4 categorie soggettive previste dalla legge.

4 categorie soggettive:

  1. donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi (sottoscrizione della did al centro impiego da più di 12 mesi);
  2. donne residenti in regioni svantaggiate e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (nei 6 mesi precedenti alla assunzione agevolata non ci deve essere un rapporto di lavoro subordinato di durata maggiore di 6 mesi / rapporto autonomo con reddito maggiore di 4800 euro / rapporto di collaborazione con reddito maggiore di 8145 euro), indipendentemente dall’età;
  3. lavoratrici in settori/professioni caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere (il decreto che stabilisce i settori e/o professioni è stato varato per il 2021) e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (nei 6 mesi precedenti alla assunzione agevolata non ci deve essere un rapporto di lavoro subordinato di durata maggiore di 6 mesi / rapporto autonomo con reddito maggiore di 4800 euro / rapporto di collaborazione con reddito maggiore di 8145 euro);
  4. donne, ovunque residenti, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi (nei 24 mesi precedenti alla assunzione agevolata non ci deve essere un rapporto di lavoro subordinato di durata maggiore di 6 mesi / rapporto autonomo con reddito maggiore di 4800 euro / rapporto di collaborazione con reddito maggiore di 8145 euro);

 

I contratti che portano in dote l’agevolazione sono:

 

La durata dell’agevolazione è di:

  1. 12 mesi nel caso di assunzione a tempo determinato (12 mesi anche come sommatoria tra tempo determinato originario agevolato e proroga agevolata);
  2. 18 mesi nel caso di assunzione a tempo indeterminato;
  3. 18 mesi nel caso di tempo determinato agevolato/trasformato a tempo indeterminato (la durata della agevolazione tra tempo determinato agevolato e periodo successivo alla trasformazione è di 18 mesi, la trasformazione deve avvenire prima che decorrano i 12 mesi del contratto a termine).

È possibile  anche trasformare  un tempo determinato non agevolato e fruire della agevolazione per i 18 mesi successivi alla trasformazione (messaggio n. 1421/2021 Inps). Nel caso di tempo determinato non agevolato è possibile una proroga agevolata con durata della agevolazione per i 12 mesi successivi alla proroga (messaggio n. 1421/2021 Inps).

 

Requisiti per la fruizione dell’agevolazione:

Fondamentale è che l’assunzione generi un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti (incremento occupazionale ULA) e che vengano rispettati sia le condizioni generali dettate dall’art. 31 del D.Lgs. 150/2015, sia i vincoli disposti nell’ art. 1, comma 1175 e 1176, della Legge n. 296/2006. L’agevolazione trattata soggiace al rispetto del Temporary Framework ed è stata autorizzata dalla Commissione europea ad Ottobre 2021.

 

Compatibilità con altre agevolazioni:

Se, da una parte, non è possibile cumulare tale incentivo con l’agevolazione under 30/36, dall’altra è però ammessa la compatibilità con il tempo determinato sostituzione maternità (D.Lgs. 151/2001).

Esempio:

tempo determinato con donna priva di impiego retribuito da 24 mesi, in sostituzione maternità, contributi c/ditta del mese 400 euro

200 euro si abbattono con la agevolazione del D.Lgs n. 151/01, art. 4 (la norma più datata si applica per prima), gli altri 200 euro si abbattono con la agevolazione donne L. 178/2020.

 

I dubbi ancora non risolti e le possibili soluzioni dell’esperto:

  1. si ritiene che sulle agevolazione donne Legge n. 178/2020 non si applichi la agevolazione Inail/ a differenza della agevolazione Legge n. 92/2012 che ha agevolati al 50% i premi Inail;

 

  1. si ritiene che nel caso di assunzione a tempo indeterminato a full time di una donna priva di impiego retribuito da più di 24 mesi, il limite massimo della agevolazione di 6000 euro sia un limite annuo non ragguagliato a mese; ne deriva che sarà possibile fruire per i primi 12 mesi dell’abbattimento dei contributi per 6000 euro annui, per poi fruire per i restanti 6 mesi di agevolazione (12 mesi + 6 mesi) sempre di un limite massimo agevolabile di 6000 euro;

Esempio:

primi 12 mesi agevolati:  abbattimento dei contributi c/ditta al 100% nel limite di 6000 euro all’anno,

ulteriori 6 mesi agevolati: abbattimento dei contributi c/ditta al 100% nel limite di 6000 euro all’anno (non ragguagliato)

  1. l’autorizzazione dell’UE, copre gli eventi agevolati (assunzioni t. indeterminato / t. determinato / proroghe / trasformazioni dei contratti) avvenute nel 2021 anche se sconfinano nel 2022. Nel caso di assunzione/proroga/trasformazione in forma agevolata nel 2022 per fruire della agevolazione sarà necessaria una nuova autorizzazione dell’UE;

 

  1. si ritiene possibile fruire anche negli anni 21/22, al sussistere delle condizioni, ancora della agevolazione Legge n. 92/2012 per le donne, rinunciando all’agevolazione sempre relativa alle donne Legge n. 178/2020 (la agevolazione donne Legge Fornero è una agevolazione distinta, incompatibile con l’agevolazione donna Legge n. 178/2020 operativa anche per gli anni 21/22).

 

La Redazione di Cndl Spa

a cura di:

-Roberto Vinciarelli

-Elisa Ceccacci

-Lorenzo Madonna

 

Per richiedere ulteriori informazioni: clicca qui

Se sei interessato alle nostre news e agli eventi di Cndl seguici anche sui nostri canali social: Facebook – YouTube – Instagram – Linkedin!

Condividi l'articolo sui social

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *