Notifica, valida all’ultimo domicilio fiscale indicato dal contribuente
La notifica degli atti tributari va eseguita al domicilio fiscale indicato preventivamente dal contribuente il quale è tenuto ad informare costantemente l’ufficio finanziario delle eventuali variazioni. Nel caso in cui il contribuente non ottemperi a tale adempimento, l’ufficio è legittimato ad eseguire le notifiche comunque nell’ultimo domicilio fiscale noto non essendo rimesso all’ufficio l’onere di ricercare il contribuente fuori del domicilio stesso
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