L’istituto del sostituto di imposta è sancito dall’articolo 64 del D.P.R. n. 600/73. È sostituto di imposta il soggetto obbligato al pagamento delle imposte in sostituzione di altri soggetti per determinate imposte sia al titolo di acconto che al titolo definitivo.Il termine sostituto d’imposta viene quindi definita la persona fisica o giuridica indicata dalla legge a sostituire il soggetto passivo principale di imposta nel rapporto con l’amministrazione finanziaria.Il sostituto d’imposta diventa quindi per definizione di legge il debitore dell’imposta fatto salvo il diritto di rivalsa sul “sostituito” mediante la trattenuta dell’ ammontare dallo stesso dovuto all’amministrazione finanziaria. La rivalsa è obbligatoria.Il sostituto d’imposta effettua ritenute a titolo di acconto o a titolo di imposta, nel primo caso la ritenuta costituisce un’anticipazione del tributo senza estinguere l’obbligazione tributaria del sostituito mentre nel secondo caso la ritenuta estingue l’obbligazione tributaria del sostituito in relazione al reddito cui si riferisce.L’articolo 23 comma primo del D.P.R. 600/73, modificato dall’articolo 21 comma 11 lett. a) n.1 della L. 449/97, individua tra i sostituti d’imposta anche il condominio. In questo caso la ritenuta alla fonte è operata per conto del condominio dall’amministratore dello stesso.La ritenuta di acconto viene effettuata per i redditi di lavoro dipendente, per i redditi di lavoro autonomo, per le provvigioni per i redditi di capitale. Il sostituto d’imposta è obbligato a rilasciare ai sostituiti le certificazioni relative alle imposte versate cui ha effettuato la rivalsa ed è obbligato alla redazione e alla presentazione del modello 770.
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