I “paradisi fiscali” sono gli Stati e i Territori aventi un regime fiscale privilegiato, cioè caratterizzati da: un livello di tassazione sensibilmente basso o addirittura nullo rispetto a quello applicato in Italia; l’assenza di trasparenza in ambito normativo; il rifiuto di politiche a sostegno dello scambio di informazioni con altri paesi; la mancanza di disposizioni che prevedono il requisito dell’esercizio di attività effettiva sul territorio nazionale. La sua introduzione con finalità meramente antielusiva riguarda varie tipologie di situazioni volte ad includere sia i trasferimenti di residenza e la collocazione fittizia della stessa nei “paradisi fiscali”, sia le operazioni intercorrenti tra imprese residenti e imprese situate fiscalmente in tali paesi. Con la Legge Finanziaria del 2008 (art. 1, co. 83 e ss., Legge n. 244/2007) è stata prevista la sostituzione delle “black list” esistenti con una “white list” con cui, al contrario, si procederà all’individuazione degli Stati aventi un regime fiscale conforme agli standard di legalità e trasparenza adottati dall’Unione Europea. In data 1° aprile 2015, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato due decreti ministeriali che modificano le black list sulla “indeducibilità dei costi”, dando attuazione alle disposizioni contenute nella Legge di Stabilità 2015. Per individuare i paradisi fiscali ai fini della disciplina delle CFC occorre riferirsi al novellato art. 167, co. 4 del TUIR, modificato dall’art. 1, co. 142, lett. b), n. 2, Legge di Stabilità 2016: occorrerà controllare il livello nominale di tassazione e se risultasse inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia, il paese sarà considerato a fiscalità privilegiata.
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