La Bussola del giorno – Impresa familiare
L’Impresa Familiare, è disciplinata dall’articolo 230-bis del codice civile, regolando i rapporti che nascono in seno ad una impresa ogni qualvolta un familiare dell’imprenditore presti la sua opera in maniera continuativa nella famiglia o nella stessa impresa. Per familiari si intendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo. La natura giuridica dell’impresa familiare è quella di ditta individuale, pertanto solo l’imprenditore sarà responsabile con il proprio patrimonio dell’adempimento delle obbligazioni assunte dall’impresa. Per gli aspetti fiscali occorre far riferimento all’art. 5 comma 4 del TUIR, dove viene stabilito che la partecipazione complessiva agli utili da parte dei familiari non può eccedere il 49% del totale. Per essere sottoposti a tale regime è richiesto che:l’impresa familiare sia stata costituita mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata almeno nell’anno precedente a quello della dichiarazione dei redditi;nella dichiarazione dei redditi dell’imprenditore vi sia l’indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari ed una attestazione del fatto che queste quote sono commisurate alla qualità e quantità del lavoro svolto;che ogni familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua attività di lavoro nell’impresa in modo continuativo e prevalente.L’amministrazione finanziaria con la Risoluzione n. 176/E/2008 esamina il caso del recesso del collaboratore familiare dall’impresa, stabilendo che la somma liquidatagli, corrispondente a plusvalenze ed incremento del valore di avviamento tra l’inizio e la fine della sua collaborazione, non è tassabile in capo allo stesso e al contempo non può essere dedotta dal reddito imponibile dell’impresa. La Risoluzione n. 78/E/2015 precisa che nel caso di cessione di impresa familiare, la plusvalenza deve essere tassata interamente sul titolare dell’impresa familiare.A carico dei componenti dell’impresa familiare si applicano gli obblighi indicati nell’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro. 

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