I sostituti di imposta devono trasmettere all’agenzia delle entrate, in via telematica, entro il 7 marzo di ciascun anno, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, e comunque tutte le certificazioni che contengono redditi dichiarabili mediante la dichiarazione mod.730 precompilata.
Le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione “precompilata” possono essere trasmessi all’agenzia delle entrate entro il 31 ottobre, (come previsto per il modello 770)
La certificazioni unica “sintetica” va rilasciata al percipienti entro il 31 marzo di ciascun anno o entro dodici giorni dalla richiesta in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Il flusso telematico da inviare all’Agenzia si compone:
• Frontespizio nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica;
• Quadro CT nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate;
• Certificazione Unica nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
• Certificazione Locazioni brevi
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