COMUNICATO STAMPA ANC – RIFORMA DELLE PROFESSIONI, ANC: LE COMPETENZE NON SI ACQUISISCONO PER EQUIPARAZIONE. Revisione legale e professione di Commercialista restino percorsi distinti

COMUNICATO STAMPA

RIFORMA DELLE PROFESSIONI, ANC: LE COMPETENZE NON SI ACQUISISCONO PER EQUIPARAZIONE. REVISIONE LEGALE E PROFESSIONE DI COMMERCIALISTA RESTINO PERCORSI DISTINTI

 

Roma, 7 ottobre 2026. L’Associazione Nazionale Commercialisti interviene nel dibattito apertosi nell’ambito dell’esame alla Camera del disegno di legge C. 3068 sulla riforma degli ordinamenti professionali, a seguito delle richieste avanzate dall’Unione Nazionale Revisori Legali in materia di crisi d’impresa, deposito dei bilanci, contenzioso tributario e visti di conformità.

“Essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali” dichiara il Presidente Cuchel  “non può equivalere a essere iscritti a un Ordine professionale dell’area economico-giuridica e non determina, di per sé, l’acquisizione delle competenze attribuite dalla legge agli iscritti a tali Ordini. Individuare quali servizi un revisore possa o non possa rendere senza compromettere la propria indipendenza, non significa attribuirgli un titolo professionale o una competenza che l’ordinamento nazionale subordina al possesso di una diversa abilitazione”.

“Non vogliamo difendere un recinto” prosegue Cuchel “ma chiediamo coerenza tra formazione, abilitazione, responsabilità e competenze”

Quanto alla formazione sulla crisi d’impresa, è bene ricordare che il Codice della crisi riconosce una formazione iniziale ridotta agli iscritti agli Ordini individuati dalla legge, in ragione di un percorso abilitante e professionale che comprende titolo di studio, esame di Stato, tirocinio, formazione continua e assoggettamento a un ordinamento professionale e disciplinare.

Non appare condivisibile neppure l’automatismo tra il fatto che determinate materie siano oggetto dell’esame di abilitazione alla revisione legale e il diritto all’esercizio di tutte le attività professionali che quelle materie comprendono, così come non è sufficiente il richiamo alla natura pubblicistica delle funzioni esercitate dal revisore, poiché essa attiene alle funzioni svolte e non alla figura professionale in sé.

Merita inoltre una precisazione il richiamo al test di proporzionalità ex D.Lgs. 142/2020, il quale non determina l’automatica equivalenza tra differenti abilitazioni professionali, né comporta che ogni differenza di disciplina costituisca una restrizione illegittima.

Per queste ragioni, ANC ritiene eccessivo prospettare l’apertura di procedure di infrazione ai sensi dell’articolo 258 TFUE, poiché essa presuppone l’accertamento, e non la sola affermazione, di un contrasto dell’ordinamento nazionale con specifici obblighi derivanti dal diritto dell’Unione.

La questione, pertanto, non è quella di difendere privilegi o di costruire monopoli, ma di stabilire quale abilitazione e quale sistema di responsabilità debbano accompagnare l’esercizio di funzioni particolarmente delicate per imprese, contribuenti e mercato. Pertanto, il deposito dei bilanci, il visto di conformità, l’assistenza e la difesa tributaria e le funzioni nell’ambito della crisi d’impresa non possono essere considerate un insieme indistinto di “servizi non-audit” da estendere automaticamente sulla base della sola iscrizione al Registro dei Revisori Legali.

“ANC non ritiene accettabile” conclude Cuchel “che nell’ambito della riforma degli ordinamenti professionali, si utilizzi lo strumento degli emendamenti per introdurre equivalenze sostanziali tra il Registro dei Revisori Legali e l’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, stravolgendo l’equilibrio normativo, già delicato, su cui poggia il sistema ordinistico nel nostro Paese”.

ANC Comunicazione

CS_07.10.2026_Rif_Prof.docx

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