Cartella di pagamento: è atto impositivo definibile

La cartella di pagamento ha natura di atto impositivo e la relativa controversia è atto definibile in forma agevolata.
L’importante principio è contenuto in una recente sentenza della Cassazione, da cui emerge che la cartella, quale primo ed unico atto della pretesa fiscale portato a conoscenza del contribuente, non essendo preceduta da avviso di accertamento, è impugnabile non solo per vizi propri ma anche per questioni che attengono al merito della pretesa fiscale ed ha, pertanto, natura di atto impositivo.

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