
I crediti d’imposta derivanti dallo sconto in fattura possono essere conferiti dall’imprenditore individuale in una società di nuova costituzione, insieme all’azienda cui si riferiscono. Tuttavia, tale trasferimento comporta dei limiti: i crediti non potranno essere oggetto di ulteriori cessioni, salvo quelle consentite esclusivamente a banche e intermediari finanziari.
È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 281 del 4 novembre 2025, in riferimento a un interpello presentato da un contribuente.
Un imprenditore edile, titolare di ditta individuale, aveva realizzato lavori che davano diritto ai clienti a detrazioni fiscali (Superbonus, Ecobonus e Bonus ristrutturazioni).
I committenti avevano scelto la modalità dello sconto in fattura, generando in capo all’imprenditore i relativi crediti d’imposta.
L’interessato intendeva procedere a una riorganizzazione aziendale, conferendo l’unica azienda posseduta in una Srl unipersonale di nuova costituzione, e ha chiesto all’Agenzia se i crediti maturati potessero essere liberamente trasferiti alla società e con quali modalità formali.
Secondo l’imprenditore, il conferimento dell’intera azienda sarebbe equiparabile a una trasformazione, con subentro automatico della Srl in tutti i diritti e gli obblighi del soggetto conferente.
L’Agenzia ha respinto questa interpretazione, precisando che il conferimento d’azienda non è assimilabile a una trasformazione, fusione o scissione (che determinano successione universale), bensì a una cessione.
Pertanto, la società conferitaria non subentra automaticamente nei diritti e negli obblighi dell’imprenditore conferente.
Inoltre, la normativa di riferimento – articolo 121 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) – stabilisce che i crediti derivanti da sconto in fattura o cessione dei bonus edilizi possono essere trasferiti una sola volta liberamente, con possibilità di ulteriori tre cessioni solo verso soggetti qualificati (banche e intermediari finanziari).
L’Agenzia ha concluso che:
Sotto il profilo formale, il conferimento dei crediti deve rispettare le stesse regole previste per la cessione dei crediti fiscali.
Il trasferimento dei crediti d’imposta da sconto in fattura, effettuato tramite conferimento d’azienda in una nuova Srl, è ammesso, ma rileva come una cessione ai sensi dell’art. 121 del D.L. 34/2020.
Ciò comporta che tali crediti, una volta trasferiti, non potranno essere successivamente ceduti liberamente, se non ai soggetti qualificati indicati dalla normativa.
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